Popolna Trgovina d.o.o.
Gabrije 33
6250 Ilirska Bistrica
CF 6524311000
ID per IVA: SI67317502
(in seguito: »Il fornitore«), che è rappresentato dal direttore Tomaž Štucin e offre il servizio SqualoMail (www.squalomail.com),
e
tutti i clienti del fornitore – sia quelli che hanno ordinato i servizi, come quelli che stanno solamente provando i servizi
e che in seguito saranno chiamati insieme al fornitore »le parti dell’accordo«,
con questo documento concludono l’accordo sul:
Impegno per la tutela dei dati riservati
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Il fornitore dell’impegno constata che:
- per entrambe le parti dell’accordo esiste un interesse commerciale per i servizi offerti nell’ambito dell’email marketing (in prosieguo servizi).
- entrambe le parti dell’accordo hanno un mandato di poter rivelare una all’altra dati riservati legati ai servizi sopra nominati e strategie di marketing o commerciali legate a questi servizi.
- questo accordo si conclude a scopo di tutelare le informazioni, documentazione o dati, ottenuti tramite l’accesso.
OGGETTO DEI SEGRETI AZIENDALI
Articolo 2
Le parti dell’accordo concordano che in questo accordo come riservati si ritengono tutti i dati personali, indirizzi email, documenti, immagini, formule, dati informatici e tutte le altre informazioni in tutte le forme, così materiali come immateriali, così ritenuti dal dalla parte come riservati, e la parte li offre a disposizione al fornitore in forma scritta o orale relativi alla collaborazione commerciale.
TUTELA DEI SEGRETI AZIENDALI
Articolo 3
Ciascuna delle parti dell’accordo si impegna irrevocabilmente, perché tutti i dati riservati saranno trattati come segreto aziendale, per prevenire così la divulgazione di questi dati riservati a persone non autorizzate, ovvero che:
- tutti i dati riservati ottenuti dall’altra parte dell’accordo saranno trattati come segreto aziendale con il massimo livello di confidenza;
- saranno rispettati tutti i standard comuni riguardanti la diligenza e tutela dei dati riservati;
- l’obbligo di tutelare i segreti aziendali comincia nel momento della consegna e dura anche dopo l’esecuzione o sospensione del servizio stabilito con questo accordo.
Articolo 4
I dati, le informazioni e i documenti ricevuti possono essere usati da entrambe le parti solo a scopo di preparare o realizzare la collaborazione commerciale, per cui tali dati sono stati riferiti a norma del presente accordo.
Articolo 5
Le parti dell’accordo concordano che ogni parte dell’accordo con l’acquisizione di dati, informazioni e documenti non ottiene nessun diritto o licenza relativi a questi dati, informazioni e/o documenti.
Articolo 6
Ciascuna delle parti dell’accordo si impegna che in nessun caso senza l’autorizzazione scritta dell’altra parte dell’accordo, direttamente o indirettamente, in qualsiasi modo, non divulgherà questi dati, informazioni e documenti a terzi, non li pubblicherà, copierà, permetterà l’accesso di terzi a tali dati, informazioni e documenti o li utilizzerà a favore di qualsiasi terzo o a proprio favore esternamente dall’uso della cooperazione commerciale accordata.
Articolo 7
Ciascuna delle parti dell’accordo si impegna a fare tutto il possibile, perché i suoi dipendenti o personale esterno, che si occupano del progetto o hanno accesso ai dati, informazioni o documenti, si impegneranno nello stesso modo come le parti dell’accordo conformemente con questo contratto, ossia che si impegna:
- che sui dati, informazioni e documenti saranno informate solo quelle persone, che sono essenziali per eseguire il progetto e nella misura necessaria per eseguire la collaborazione commerciale;
- che le persone, che sono state informate sui dati, informazioni e documenti, sono tenute a agire in modo che questi dati, informazioni o/e documenti non saranno accessibili a persone non autorizzate, indipendentemente se si tratta di un trattamento attivo (comunicazione, consegna, informazione) o passivo (consentire l’accesso o altre cessazioni);
- che i dati, le informazioni e/o i documenti saranno conservati in un luogo sicuro e che persone non autorizzate non avranno l’accesso ai luoghi di conservazione e trattamento dei dati, informazioni e/o documenti;
- che l’obbligo del segreto professionale per dati, informazioni e/o documenti comincia con il momento della consegna e dura anche dopo l’esecuzione dell’operazione commerciale per un periodo di tre anni.
Ciascuna parte dell’accordo addotta l’obbligo, che ogni dipendente o personale esterno, che sarà aderito all’esecuzione della collaborazione commerciale, avrà precedentemente sottoscritto una dichiarazione scritta della tutela dei segreti nei testi conformemente a questo accordo.
Articolo 8
Gli obblighi e le restrizioni da questo accordo non valgono per informazioni, dati o documenti:
- che sono o saranno accessibili al pubblico in modo diverso e non con la violazione di questo accordo da una delle parti dell’accordo; o
- che una parte dell’accordo deve divulgare a norma delle leggi o per ordine del tribunale; o
che una parte dell’accordo già ha alla data della firma di questo accordo; o
- che vengono divulgate senza restrizioni a una parte dell’accordo da un terzo
Articolo 9
In base a una richiesta giustificata da ogni parte dell’accordo l’altra parte restituirà tutti i dati, informazioni e documenti, ricevuti nella cooperazione commerciale. L’obbligo menzionato in questo punto si riferisce anche a tutte le copie e materiale di sostegno e documenti, registrazioni informatiche e analisi di questi documenti e dati.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10
In caso di controversia le parti dell’accordo cercheranno di risolvere tale controversia in via amichevole, in caso contrario avrà giurisdizione su tale controversia il tribunale di Lubiana.
Articolo 11
L’accordo è pubblicato sul sito web SqualoMail. Il cliente può richiedere la versione scritta di questo documento, sottoscritto da entrambi le parti del trattamento.
Articolo 12
L’impiego vale per tutti i clienti dell’azienda Popolna Trgovina.
Ilirska Bistrica, giorno 22/05/2015.